Il progetto di riforma del “Nuovo” Testo Unico per l’Edilizia D.P.R. 380/01
Ad oltre 18 anni dalla sua entrata in vigore (il 02 dicembre 2002) il tanto discusso ed interpretato Testo Unico per l’Edilizia sta vivendo uno dei suoi momenti più delicati.Le operazioni di modifica più recenti iniziarono nel 2018 quando il Ministero dei Lavori Pubblici e delle Infrastrutture aprì un tavolo di lavoro dedicato al quale parteciparono i vari rappresentanti territoriali (Anci, Ance..) e di categoria (Rete delle Professioni Tecniche).Il susseguirsi di tre Governi Nazionali ha ragionevolmente influito sulla chiusura dei principi e degli obiettivi fondamentali da condividersi, basti pensare al tempo perso solo per il “turnover“ dei rappresentanti politici presenti, indirettamente, al tavolo.Nonostante ciò, lo scorso 25 marzo la Rete Professioni Tecniche ha provato a rompere gli indugi inviando ai rappresentanti del Ministero della P.A. e del M.I.T. le prime proposte di semplificazione ed ulteriore digitalizzazione in materia di edilizia, contemperate ai cambiamenti epocali che il Covid-19 determinerà sullo svolgimento delle professioni tecniche e non solo.… gli obiettivi fondamentali
- Riordino e riformulazione della disciplina edilizia.
- Nuovo quadro normativo che faciliti la rigenerazione urbana ed il recupero del patrimonio edilizio esistente.
- Riorganizzazione e Semplificazione delle Categorie di Intervento Edilizio e dei relativi Titoli abilitativi/autorizzativi.
- Definizione di un nuovo sistema sanzionatorio.
.. il punto di vista di un professionista…Il punto di vista dello scrivente è molto pratico e poco incline al continuo filosofeggiare che dal 2010 ad oggi ha visto il susseguirsi di 9 provvedimenti a cadenza quasi annuale ed oltre 70 disposizioni modificate. Pertanto ritengo sia arrivato il momento di aiutare tutti i protagonisti in campo con definizioni e norme più semplici da attuare.… alcuni spunti
- RAPPORTO STATO / REGIONI: urge un riordino dell’art. 2 del Dpr 380/01 in materia di competenze.
- SUSSIDIARETA’ DELLE FUNZIONI DEI TECNICI ABILITATI: le attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati debbono costituire, nei casi previsti dalla legge, accertamento dei fatti.
- DEFINIZIONE INTUITIVA DEGLI INTERVENTI EDILIZI: l’art. 3 è un ambito di interpretazione continua (vedi Restauro e Risanamento Conservativo) pertanto è necessario distinguere in due criteri applicativi di semplice intuizione:
- INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
- NUOVA COSTRUZIONE
- RIORDINO DEI TITOLI AUTORIZZATIVI / ABILITATIVI: superamento della CILA lasciando operative sul campo SCIA, SCIA alternativa al Permesso di Costruire ed il Permesso di Costruire.
- ONEROSITA’ DEGLI INTERVENTI EDILIZI: consolidato il principio che vede nell’aumento del carico urbanistico la leva che aziona l’onerosità di un intervento edilizio, ritengo che una riflessione sui mutamenti d’uso urbanisticamente rilevante debba essere fatta. Non discutendo il criterio che l’art. 23 ter stabilisce, ma ponendo l’attenzione sui vari passaggi di destinazione che una unità immobiliare o fabbricato confeziona nel tempo.
Fatto salvo che dalla legge 10/77 in poi non vi sono più distinzioni tra chi gli oneri li ha dovuti pagare e tra chi ha goduto di un diritto acquisito, ritengo che il “ritorno” alla categoria funzionale originaria “superiore” non debba rientrate tra gli interventi da considerarsi onerosi, sempreché nel tempo l’intervento non abbia inciso sulle dotazioni territoriali consolidate in quell’ambito. Come ritengo sia sempre più ridondante la discrimine tra cambi d’uso con opere e senza opere in materia di oneri.
- SANZIONI EDILIZIE: è necessario differenziare in modo netto e sostanziale tra chi determina una difformità ad un progetto e chi il progetto nemmeno lo ha mai presentato. E’ impensabile porre sullo stesso piano sanzionatorio i due soggetti e pertanto è fondamentale istituire sanzioni che da un lato reprimono senza ingerenze chi effettua opere abusive ma dall’altro che entri nel merito e sappia soppesare le difformità ad un titolo rilasciato.
- SANATORIA GIURISPRUDENZIALE: ritengo sia sempre più anacronistico l’attuale criterio della doppia conformità. La sanatoria giurisprudenziale è uno strumento che permetterebbe di sbloccare la regolarizzazione di molti fabbricati o parti di essi, che eviterebbe ai Comuni migliaia di ingiunzioni di demolizione (per i quali non vi sono spesso neppure i fondi) e che eviterebbe il paradosso di veder demolito un fabbricato che il giorno dopo potrebbe essere ricostruito magari più grande. Di pari passo andrà ovviamente studiato un contrappeso che eviti la speculazione in sede di pianificazione del territorio.
- RACCORDO CON LE DISCIPLINE CORRELATE: è arrivato il momento che il Testo Unico per l’Edilizia non sia solo un gran raccoglitore di norme e di articoli ma che diventi un vero Testo di riferimento all’interno del quale trovano coordinamento le varie discipline organiche all’edilizia, di cui le principali: il Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici 42/2004, la Legge 241/1990 (norme in materia di procedimento amministrativo), il DM 1444/1968 (standard urbanistici, distanze tra i fabbricati etc.), il Codice Civile (distanze dai confini delle canalizzazioni impiantistiche) ed il DPR 160/2010 (disciplina del SUAP).
- DM 1444/1968: seppur non presente all’intero di questa agenda di lavoro è di fondamentale urgenza cristallizzare la definizione di costruzione evitando che siano sistematicamente le sentenze a definirne il perimetro. Da essa ne consegue la necessità impellente di definire in modo chiaro e grafico i criteri di misurazione che ad oggi portano spesso a sentenze sempre più contraddittorie ed espongono il tecnico a rischi e pericoli di facile intuizione.
- LINEE GUIDA SPORTELLO UNICO DIGITALE: è impensabile che attualmente esistano potenzialmente 7.904 portali telematici l’uno differente dall’altro. Questo oltre a gravare sulle casse dei singoli Comuni incide “giornalmente” sulla vita dei professionisti e dei tecnici comunali. E’ quindi fondamentale l’istituzione quanto meno Regionale (come per la sismica) di Sportelli Unici Digitali per l’edilizia e per le attività produttive per garantire uniformità di criteri e di vedute.
… ci rivediamo prestoAl fine di analizzare ogni singola proposta i futuri articoli tratteranno singolarmente ognuna di essa per consentire la più ampia discussione e condivisione di una materia che ci deve vedere sempre più uniti nella sua applicazione ed interpretazione.